Tasse scolastiche

Tasse scolastiche2021-02-10T14:26:22+01:00

Tasse scolastiche 

Le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.
Ai sensi dell’art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche sono: tassa di iscrizione € 6,04; tassa di frequenza € 15,13; tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione € 12,09; tassa di rilascio dei relativi diplomi € 15,13.
Le tasse scolastiche erariali devono essere versate, precisando la causale, sul c.c.p. n. 1016 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, utilizzando i bollettini disponibili presso gli uffici postali oppure attraverso bonifico bancario: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse scolastiche- IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016

A decorrere dal 1 gennaio 2020 è possibile pagare le tasse tramite il modello F 24 utilizzando i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 106/E del 17 dicembre 2019.

In alternativa, è possibile pagare le tasse mediante avvisi di pagamento a valere sul conto corrente 1016, intestato all’Agenzia delle Entrate, emessi da istituzioni scolastiche che utilizzano il sistema dei pagamenti telematici “Pago in Rete”, messo a disposizione dal ministero, e collegato a pagoPA.

Tasse scolastiche – pagamento tramite modello F24

Tassa di iscrizione:

è esigibile all’atto dell’iscrizione ad un corso di studi secondari, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e vale per l’intera durata del ciclo, non è rateizzabile ed è devoluta integralmente all’Erario. L’importo è di 6,04 euro.

Tassa di frequenza:

deve essere corrisposta ogni anno, dopo il compimento dei 16 anni da parte dello studente, e può essere rateizzata, con pagamento della prima rata ad inizio d’anno e delle altre nei mesi di dicembre, febbraio ed aprile (Decreto Ministeriale Finanze 16 Settembre 1954). La tassa deve essere pagata per intero sia nel caso che l’alunno si ritiri dalla scuola sia nel caso che sia costretto ad interrompere la frequenza per motivi vari. In caso di trasferimento di uno studente da istituto statale ad altro statale, il pagamento è riconosciuto valido dalla nuova scuola. L’importo è di 15,13 euro.

Tassa di esame:

deve essere corrisposta esclusivamente nella scuola secondaria superiore al momento della presentazione della domanda per gli esami di idoneità, integrativi, di licenza, di qualifica, di Stato (ex maturità). L’importo è di 12.09 euro. Il pagamento non è rateizzabile (art. 3 Decreto Ministeriale Finanze 16.09.1954).
Si precisa che l’esame di qualifica professionale statale non è più sussistente, a seguito dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 aprile 2010, recepito con Decreto Interministeriale 15 giugno 2010.

Tassa di diploma:

la tassa deve essere corrisposta in unica soluzione, al momento della consegna del titolo di studio. L’importo è di 15,13 euro, per il rilascio del diploma di maturità delle scuole superiori e per quello dei conservatori di musica.

Esonero dalle tasse scolastiche 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, art. 200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero valgono per tutte le tasse scolastiche.
Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali (art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994)
Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è stabilito l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.
​​​​​​​Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati   dalle tasse scolastiche gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie: a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro; b) figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; c) ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
Per ottenere l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l’aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione  disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del 1994).

Riferimenti normativi

Contributo scolastico

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito richiedere alle famiglie contributi obbligatori di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (fotocopie, materiale didattico o altro), fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, etc.). Eventuali contributi possono dunque essere richiesti solo ed esclusivamente quali contribuzioni volontarie con cui le famiglie, con spirito collaborativo e nella massima trasparenza, partecipano al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa degli alunni, per raggiungere livelli qualitativi più elevati. E’ pertanto illegittimo, e si configura come una violazione del dovere d’ufficio, subordinare l’iscrizione degli alunni al preventivo versamento del contributo.
I contributi scolastici sono deliberati dai Consigli di Istituto.

Riferimenti normativi

Richiesta di rimborso tasse e contributi 

Per richiedere il rimborso delle tasse nei casi in cui tale azione sia possibile (ad esempio, errore nell’effettuazione del versamento etc.) è necessario presentare relativa richiesta all’Agenzia delle Entrate, presso cui l’importo è stato versato.
Per quanto riguarda il contributo scolastico, essendo lo stesso volontario e deliberato autonomamente dalle singole istituzioni scolastiche, in caso di trasferimento presso altro istituto esso può essere parzialmente rimborsato solo su decisione del Consiglio d’Istituto, presieduto dal Dirigente scolastico.

Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche. Nota n. 16721 del 24.7.2019 rimborso delle tasse scolastiche non dovute

Rimborso tasse scolastiche pagate da studenti esonerati. Modalità di richiesta.

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